(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25
                         del 21 giugno 2007)
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;
    Vista la legge regionale 10 febbraio 2006, n. 5;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 22-6171 del
18 giugno 2007
                                Emana
il seguente regolamento:
    Regolamento  regionale recante: «Attuazione della legge regionale
1°  febbraio  2006 n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle
linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati)».
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 3 e 4, della
legge  regionale 1° febbraio 2006, n. 5, disciplina il procedimento e
i  criteri  di assegnazione dei contributi e di valutazione dei piani
di recupero dei seguenti beni:
      a) le  linee  ed i fabbricati ferroviari dichiarati dismessi da
apposito decreto del Ministero competente;
      b) i fabbricati ferroviari non dichiarati dismessi, ma di fatto
non utilizzati o non utilizzabili per l'esercizio ferroviario.
    2.  Il  recupero  delle  linee  ferroviarie  e'  consentito.  nei
seguenti casi:
      a) uso trasportistico e turistico;
      b) transito di cicli ferroviari o similari;
      c) percorsi ciclabili;
      d) percorsi  pedonali  attrezzati,  fruibili  anche  da  utenti
diversamente abili;
      e) percorsi per il turismo equestre.
    3.  Il  recupero  previsto  al  comma  2, lettere c), d) ed e) e'
consentito   solo   previa   dimostrazione   da  parte  dei  soggetti
richiedenti, dell'anti economicita' del recupero ad uso ferroviario.
    4.  E'  consentito  l'uso  promiscuo  percorso ciclabile-percorso
pedonale  sulla  base  delle  caratteristiche  e  della tipologia del
tracciato  e  nel  rispetto delle norme tecniche in vigore per quanto
riguarda tali infrastrutture.
    5.   Il   recupero  degli  immobili  ferroviari  inutilizzati  e'
subordinato all'utilizzo ad uso pubblico o sociale del bene.